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Serramenti: vantaggi, limiti e rischi legati al superbonus 110%

Se sei un ingegnere, un architetto o un costruttore edile avrai sicuramente sentito parlare dei vantaggi fiscali legati al Superbonus 110%.

Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità di rilancio per tutti gli operatori della filiera edilizia, ma è anche uno strumento che necessita della massima attenzione sia per quanto riguarda i lavori da effettuare, sia per il complesso iter amministrativo, tecnico, economico e fiscale.

Se stai progettando la riqualificazione energetica di un edificio o devi ristrutturare un immobile, è probabile quindi che ti sarai già ampiamente informato su questa misura, prevista dal Decreto Rilancio.

Il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute da coloro che effettuano interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di impianti fotovoltaici, riduzione del rischio sismico nei propri condomini o singole abitazioni. Sono escluse, ovviamente, le nuove costruzioni.

L’incentivo fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 01.07.2020 al 30.06.2022 ed è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il progettista è il principale attore di questa misura che, attraverso lo studio di fattibilità, potrà verificare preliminarmente se l’edificio e i committenti possiedono tutti i requisiti richiesti dall’art. 119 del Decreto Rilancio per l’accesso al superbonus.

Se tutte le verifiche risulteranno soddisfatte si potrà quindi procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso si concluderà ancora prima di iniziare.

Vengono esclusi dal Superbonus tutti gli immobili, che non sono in regola da un punto di vista urbanistico o che sono oggetto di abusi edilizi.

I vantaggi per i serramenti legati al superbonus 110%

In generale per poter accedere al Superbonus, gli interventi edilizi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due unità della classe energetica dei condomini o degli edifici e, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante APE (attestazione di prestazione energetica) rilasciata da un tecnico abilitato.

La sostituzione dei soli serramenti, considerato un “intervento non trainante”, non può dare l’accesso al Superbonus 110%, ma soltanto alla detrazione fiscale al 50% tramite l’ecobonus.

Se, invece, l’installazione dei serramenti è congiunta ad interventi trainanti di riqualificazione energetica (ad esempio: il cappotto termico o la sostituzione delle vecchie caldaie con impianti a condensazione almeno in classe “A” o mediante pompe di calore) è possibile far rientrare le spese per l’acquisto e l’installazione delle nuove finestre o infissi all’interno del super incentivo fiscale.

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I limiti per i serramenti legati al superbonus 110%

Una minima discordanza tra progetto e costruito fa decadere il Superbonus?

Come chiarito dall’Enea: “l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione dei nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione”.

Al chiarimento dell’ENEA va aggiunto quanto prevede l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abitativo”.

Pertanto, nel caso la sostituzione dei vecchi serramenti avvenga con modifiche dimensionali che superino il 2%, non sarà possibile far rientrare la spesa dei nuovi infissi come intervento trainato nel superbonus 110%.

Un altro limite inoltre è rappresentato dai valori termici dei serramenti da sostituire.

A seconda delle varie zone climatiche (suddivisa da “A” a “F”) in cui devono essere installati, gli infissi devono rispettare dei nuovi limiti di trasmittanza (più bassi dei precedenti), come indicato nella tabella di cui allegato I del Decreto MISE requisiti minimi 2020 in vigore dal 06.10.2020.

Per le zone climatiche E e F bisogna raggiungere rispettivamente valori di trasmittanza termica pari a 1,30 W/m2K e 1,00 W/m2K.

Non tutti i serramenti sul mercato possono però raggiungere tali valori prestazionali.

Questo significa che i nuovi infissi dovranno essere più performanti sotto l’aspetto termico ed energetico, rispetto all’installazione delle vecchie tecnologie, per poter accedere agli incentivi fiscali.

La soluzione ideale per accedere al superbonus si chiama Perfecta: la finestra energetica!

Perfecta è la prima finestra in legno del Centro Italia certificata dall’agenzia CasaClima di Bolzano con apposito marchio “FinestraQualità” in Classe GOLD (la più alta).

Rispetto ad una finestra tradizionale in legno, Perfecta raggiunge prestazioni termiche superiori (0,90 W/m2K), testate direttamente in cantiere, a seguito dell’installazione dei medesimi serramenti.

Perfecta è stata progettata e certificata proprio per garantire le massime prestazioni in opera per l’efficientamento degli immobili o il risparmio energetico degli edifici.

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Le spese dei serramenti rientranti nel superbonus 110%

La detrazione del 110% si applica alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, asseverazioni, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.

In caso di sostituzione di serramenti, infissi e accessori, le spese ammissibili per i quali spettano le detrazioni fiscali sono:

  • La fornitura e la posa in opera delle nuove finestre
  • Le integrazioni o la sostituzione dei componenti vetrati
  • La fornitura e la posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto dell’intervento.
  • La porta d’ingresso da sostituire rispetto all’esistente.
  • Le spese dei rilievi, trasporto dei materiali, lo smaltimento dei vecchi infissi, il tiro al piano dei nuovi serramenti e gli altri interventi relativi alla messa in opera delle tecnologie.

Quali sono i limiti di spesa?

Il decreto MISE del 06 Ottobre 2020 afferma che la detrazione non può superare il limite al metro quadro stabilito dal prezziario regionale per le opere di ristrutturazione nelle civili abitazioni.

In alternativa si può fare riferimento al prezzario delle opere edilizie edito dal DEI (casa editrice del genio civile).

Nell’eventualità il limite unitario per svolgere quel determinato intervento (nel nostro caso, appunto, la sostituzione degli infissi) non fosse presente nemmeno sul prezziario DEI, vale il limite di spesa che stato individuato nell’allegato I di questa legge.

Recentemente è stato aggiornato il prezziario DEI per i serramenti, che viene preso come punto di riferimento dalla maggioranza degli operatori.

In assoluto i serramenti in legno risultano i più convenienti in casi di lavori legati al superbonus e in relazione ai requisiti inerenti i massimali di spesa.

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I rischi per i serramenti legati al superbonus 110%

In generale la complessità dei lavori che danno diritto al superbonus è tale da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo.

I rischi sono molti e la documentazione tecnica è complessa, di conseguenza il suggerimento è quello di affidarsi a progettisti, termotecnici, esperti fiscali e imprese fornitrici qualificate, che potranno seguire al meglio tutti i lavori sotto ogni punto di vista.

Il rispetto dei requisiti progettuali, dei parametri tecnico-economici e degli interventi in caso di sostituzione dei serramenti, sono una condizione essenziale per accedere al Superbonus 110% se rientrante come “intervento trainato”.

Per l’installazione di serramenti privi o carenti di documentazione sulla marcatura CE o non conformi ai massimali di spesa o ai valori di trasmittanza termica previsti, in caso di controlli degli organi competenti, il committente rischia di perdere la detrazione fiscale e subire pesanti sanzioni.

Oltre alle verifiche dell’ENEA, l’agenzia delle entrate estende i suoi controlli fino a 8 anni dopo gli interventi effettuati.

Il rischio di perdere tutto o parte del bonus fiscale o avere problemi con la cessione del credito alla Banca o ad altro ente finanziario, non è una cosa di poco conto.

Pertanto valutare con attenzione il fornitore più affidabile, in grado di seguire tutto l’iter procedurale (amministrativo, normativo, tecnico-progettuale, economico e fiscale) in merito ai nuovi serramenti da installare per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio, è di fondamentale importanza.

 

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